LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 2.
1. La Regione, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base all’art. 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167, concede contributi in capitale sulla spesa ritenuta necessaria per la sistemazione, l’ammodernamento e la nuova costruzione e la rettifica di strade provinciali previste dall’art. 1 della legge 26-1-1963, n. 31, per gli anni 1974, 1975 e 1976.
2. L’ammontare del contributo regionale e del contributo statale già determinato in base alla legge 9 aprile 1971 n. 167, non potrà complessivamente superare l’80% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo.
3. I contributi previsti dal comma precedente sono elevabili sino al 100% nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza per le Amministrazioni provinciali dei territori dichiarati depressi ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973 n. 9.
4. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, comunicherà alle Amministrazioni provinciali la ripartizione dei contributi ad integrazione dei fondi disposti in base alla legge 9-4-1971, n. 167.
5. Entro tre mesi dalla data della predetta comunicazione, le Amministrazioni provinciali devono presentare il programma degli interventi da realizzare nel periodo 1974-1976.
6. Tale programma dovrà essere corredato dal quadro di riferimento degli interventi a lungo termine sulla viabilità e degli obiettivi che si intendono perseguire.
7. Il programma dovrà attenersi in linea generale alle seguenti priorità:
a) interventi intesi a realizzare collegamenti di carattere interprovinciale;
b) tracciati tangenziali rispetto alle principali agglomerazioni;
c) interventi intesi a realizzare itinerari intervallivi nelle aree montane;
d) interventi sulle direttrici di penetrazione alle principali agglomerazioni, non servite da linee ferroviarie, intese a facilitare lo scorrimento dei servizi di trasporto collettivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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