LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 5.
Figure professionali.
1. Al fine dello svolgimento del servizio di cui alla presente legge gli enti gestori di cui al precedente art. 3 assicurano di norma le prestazioni delle seguenti figure professionali:
a) assistente sociale;
b) laureato o specializzato in psicologia;
c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
d) medico specialista in pediatria;
e) ostetrica;
f) assistente sanitaria visitatrice.
2. Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori di cui al comma precedente con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.
3. Gli operatori di cui ai precedenti commi operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.
4. La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.
5. L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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