LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina gli atti e le procedure della programmazione regionale, in attuazione delle norme dello statuto in materia, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 3 dello statuto, e di assicurare la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione e all’attuazione della programmazione nel territorio regionale.
2. La presente legge assicura altresì il coordinamento tra il bilancio e la sua gestione con la programmazione regionale, disciplinando l’ordinamento contabile della regione, ai sensi dello statuto e in attuazione dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento stabilite dallo stato.
3. Agli effetti della presente legge, il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, è denominato 'legge statale'.(2)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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