LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 3
Strumenti di programmazione regionale(4)
1. Sono strumenti della programmazione regionale:
a) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali;(5)
b) il documento strategico annuale, la legge finanziaria e le leggi collegate;(6)
c) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;
d) il rendiconto;
e) la relazione annuale sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo.(7)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 7, lett. a) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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