LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 20
Quadro generale riassuntivo(53)
1. Il quadro generale riassuntivo contiene:
a) un riepilogo delle entrate per titoli;
b) un riepilogo delle spese per aree di intervento e funzioni - obiettivo.
2. Esso mette in evidenza inoltre i totali:
a) delle spese correnti di funzionamento;
b) delle spese correnti operative;
c) delle spese di investimento;
d) delle spese in annualità;
e) delle spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato;
f) delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato;
g) dei trasferimenti a favore di enti locali, tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegate dalla Regione.
3. Il Quadro generale riassuntivo mette altresì in evidenza il rapporto fra il totale delle previsioni di competenza delle entrate correnti e delle spese correnti.
3 bis. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilita'di cui all'articolo 93 bis.(54)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
53. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 8 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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