LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 21
Rapporto con la programmazione regionale
1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo ed ai progetti da esso previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.
2. La quota annuale della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui al successivo art. 32 in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie dell'esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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