LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 23
Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento
1. Le leggi regionali che autorizzano spese per l’attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l’ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio regionale per l’assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima.
2. Sulla base delle leggi di cui al primo comma si può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all’espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l’attuazione dei relativi interventi, con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 59.
3. In particolare si può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all’istruttoria di domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di opere.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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