LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 28
Relazione tecnica(67)
1. I progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione e gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle direzioni generali competenti della Giunta e verificata dalla direzione competente in materia di bilancio, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione riporta i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza sui saldi della finanza regionale, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti utilizzabili per le finalità indicate.
2. I progetti di legge di iniziativa consiliare sono corredati da una scheda relativa alla quantificazione delle risorse e degli oneri relativi alle misure previste, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le commissioni consiliari competenti richiedono alla Giunta la relazione di cui al comma 1 per le proposte di legge che siano inserite nel programma dei lavori previsto dal Regolamento generale del Consiglio ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica, che deve riguardare anche gli eventuali emendamenti presentati nel corso dell'istruttoria segnalati dalla commissione, deve essere trasmessa nel termine indicato dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori consiliari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta non sia in grado di rispettare i termini indicati, deve evidenziare le ragioni.
3. Al fine di uniformare i contenuti e la procedura per la predisposizione della relazione tecnica, la Giunta regionale, sentita la commissione competente in materia di bilancio, definisce apposite linee guida.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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