LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 28 bis
Strumenti finanziari integrati(69)
1. 1. La legge regionale istituisce strumenti finanziari integrati diretti a sostenere gli interventi degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati, attivando l’apporto di risorse da parte dei medesimi per la realizzazione delle politiche regionali.
2. La legge regionale che istituisce lo strumento finanziario integrato specifica le iniziative regionali promosse, le tipologie di contributo fra quelle di cui all’art. 28 ter e le risorse finanziarie di cui si avvale, nonché i criteri e le modalità di esame e di valutazione delle domande e le norme per il coordinamento con gli altri interventi regionali, la gestione ed il controllo dell’azione regionale.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
69. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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