LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 28 quater
Contributi a fondo perduto per spese correnti(73)
1. I contributi a fondo perduto per spese correnti possono avere carattere continuativo o ricorrente, ai sensi dell’art. 22, quanto siano assegnati a fronte dell’erogazione di servizi da parte dei soggetti beneficiari.
2. In tal caso l’ammontare del contributo è determinato dalla giunta regionale, fermi gli ulteriori criteri e specificazioni eventualmente stabiliti dalla legge, in relazione alla quantità di servizi offerti per tipologia di prestazione e alle entrate dirette dei beneficiari derivanti dai servizi medesimi.
3. Negli altri casi i contributi a fondo perduto per spese correnti hanno carattere una tantum.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
73. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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