LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 28 septies
Contributi in capitale a rimborso(83)
1. I contributi in capitale a rimborso possono essere concessi per il finanziamento di opere ed impianti.
2. Le singole leggi regionali di spesa stabiliscono:
a) l’ammontare dell’assegnazione in proporzione alla spesa ritenuta ammissibile;
b) il termine massimo per il rimborso con quote annuali costanti, comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a 20 anni, né inferiore a 5;(84)
c) la misura degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore al tasso ordinario praticato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari della dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dalla legge e di quelle eventualmente stabilite con l’atto di concessione del contributo.
4. Il rimborso avviene entro il 30 giugno(85) di ciascun anno, per quote annuali costanti stabilite in relazione all'importo complessivo assegnato e al numero di anni entro cui il contributo deve essere rimborsato, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione.
5. Il beneficiario può anticipare il rimborso delle quote stabilite versando un importo pari al valore attuale delle rimanenti quote capitalizzate al tasso ufficiale di sconto.
6. Il mancato versamento anche in una sola quota entro 30 giorni dalla costituzione in mora da parte della Regione da effettuarsi entro il 31 ottobre, comporta la revoca dell’intero contributo a rimborso, dell’eventuale ulteriore contributo integrativo a fondo perso, delle altre eventuali facilitazioni finanziarie regionali collegate, nonché il divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi, anche di spese correnti, a favore dello stesso soggetto. Per il ritardato pagamento è comunque dovuta una sanzione pari alla trentesima parte della quota dovuta.(86)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
83. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33. Torna al richiamo nota
84. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2. Torna al richiamo nota
85. Con riferimento ai contributi di cui alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 il termine è stato differito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9. Torna al richiamo nota
86. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1 della l.r. 11 novembre 1996, n. 33 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Con riferimento ai contributi di cui alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 il termine è stato differito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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