LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 31
Bilancio annuale(87)
1. Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono costituite da aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, individuate con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione regionale nell'ambito delle competenze istituzionali della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, nonché la quota del saldo determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. La Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna e specifica il bilancio di previsione; nel documento tecnico le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione; nello stesso è altresì indicato con riferimento ai contenuti di ciascuna unità previsionale di base il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con le relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
7. Formano oggetto di approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali vengono approvate nel loro complesso.
8. Sulla base del bilancio approvato dal Consiglio regionale o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede, secondo le modalità stabilite all'articolo 72 ter, ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
87. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 11 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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