LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 39
Fondo di riserva per spese obbligatorie(95)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie con stanziamento di sola competenza.
2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con decreto del dirigente dei servizi finanziari su richiesta del direttore generale competente per materia.
3. . Sono considerate spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa reclamate dai creditori e quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione.
4. Sul fondo di riserva per le spese obbligatorie non è possibile in alcun caso imputare spese.
5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.(96)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
95. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
96. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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