LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 72
Determinazione dei residui passivi(163)
1. Alla conservazione nel conto residui delle somme impegnate e non pagate si provvede con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria da adottarsi entro l'approvazione del rendiconto generale di cui all'articolo 74, comma 3.(164)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
163. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 43 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
164. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. n) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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