LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 76
Conto generale del patrimonio(171)
1. Il conto generale del patrimonio deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto.
3 bis. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni, è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.(172)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
171. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 48, lett. a) della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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