LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 95
Norme transitorie per la prima attuazione della legge
1. Contestualmente all’approvazione del bilancio annuale di previsione per il 1978 e in deroga alle disposizioni del titolo III della presente legge, la regione adotta con legge il primo bilancio pluriennale per il quadriennio 1978/1981 sulla base del documento “Indirizzi per la predisposizione del programma regionale di sviluppo”, approvato dal consiglio regionale con deliberazione del 29 luglio 1977, n. II/558. (206)
2. Il bilancio pluriennale di cui al comma precedente indica per ciascuna ripartizione dell’entrata e della spesa le quote annuali per ciascuno degli esercizi 1978 e 1979 e complessivamente le quote degli esercizi 1980-1981; rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi; costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate. (207)
3. Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale, la gestione delle entrate e delle spese ed il rendiconto generale si applicano a partire dal bilancio per l’esercizio finanziario 1979.
4. Le norme di cui ai precedenti articoli 78 e 79 si applicano ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti della regione per l’anno finanziario 1979.
5. Le norme di cui ai precedenti articoli 70, 71 e 72 relative alla determinazione dei residui passivi si applicano in sede di rendiconto generale dell’esercizio finanziario 1978, fatta eccezione per gli stanziamenti di spesa in conto capitale o quote degli stessi non impegnati al 31 dicembre 1978 che sono mantenuti in bilancio, conservando l’originale destinazione, fino al 31 dicembre 1979.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio entro il 15 giugno 1978, la proposta di programma regionale di sviluppo, con i contenuti di cui all’art. 5, da approvarsi entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1979.
7. Sono abrogate le norme delle leggi regionali che prevedono la permanenza di somme nel conto dei residui per periodi successivi all’approvazione del rendiconto di cui al precedente quinto comma.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
206. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 21 giugno 1978, n. 41. Torna al richiamo nota
207. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 21 giugno 1978, n. 41. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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