LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 15.
Assentimento della concessione.
1. La concessione è rilasciata con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentiti il comune o i comuni interessati, la comunità montana e la commissione consiliare per le rispettive competenze.
2. Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica.(9)
3. Il provvedimento di concessione contiene:
a) l’indicazione del concessionario e il suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione;
b) la durata della concessione;
c) la natura, la situazione, l’estensione della concessione e la sua delimitazione;
d) l’indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini del successivo articolo 22;
e) l’ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del successivo articolo 16;
f) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;
g) l’approvazione del programma generale di coltivazione;
h) l’approvazione del programma di coltivazione del primo biennio;
i) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente designato dal dirigente della competente struttura regionale, la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;(10)
l) l’obbligo di procedere all’esecuzione delle analisi complete batteriologiche e chimico-fisiche secondo i termini stabiliti dal D.M. 26 giugno 1977, n. 1643, nonché l’obbligo di effettuare comunque ogni anno, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo. Ai relativi prelievi assisterà un dipendente designato dal dirigente della competente struttura regionale. Copia della certificazione delle suddette analisi dovrà essere, a cura del concessionario, inviata all’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali;(10)
m) l’eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
n) le prescrizioni in caso di impiego dell’acqua minerale o termale, per usi di carattere non prettamente terapeutici o igienico-speciali;
o) l’obbligo di installazione possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile sulla condotta d’adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, di misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché l’installazione in posizione idonea nell’ambito della concessione, di strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e massima.
4. Le rilevazioni sopraddette dovranno essere registrate a cura della direzione tecnica degli stabilimenti idrominerali: in detta registrazione saranno riportati anche i dati relativi al prelevamento dei campioni, alla dimostrazione delle conservazioni delle caratteristiche igieniche e della composizione, messe in evidenza nell’analisi completa che servì di base alla concessione ed all’autorizzazione d’esercizio.
5. Per quanto concerne il punto g) del presente articolo, devono essere indicati i lavori di strutturazione dell’attività i lavori per lo sviluppo aziendale fino alla commercializzazione del prodotto o alla sua utilizzazione. Nel programma deve inoltre essere indicata la spesa prevista, i mezzi di copertura e i risultati preventivati.
6. Entro l’ultimo trimestre di validità del programma del primo biennio e successivamente, entro l’ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato alla giunta regionale il programma dei lavori per l’anno successivo, unitamente ad una relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno trascorso.
7. La giunta regionale può, entro tre mesi, dalla comunicazione, sentito il concessionario, disporre varianti al programma.
8. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.
9. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l’obbligo di comunicare alla giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali, nonché le varianti relative allo statuto sociale entro trenta giorni dalla loro approvazione.
10. Al provvedimento saranno uniti la planimetria alla scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.
NOTE:
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 106 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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