LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 59.
Deposito di autorizzzazioni e etichette.
1. Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, tutte le aziende di acque minerali e termali dovranno trasmettere all’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia dell’atto o degli atti di autorizzazione all’apertura di stabilimenti termali e di imbottigliamento in loro possesso, unitamente agli esemplari delle etichette in uso delle acque minerali in bottiglia.
2. Le aziende termali dovranno altresi indicare i mezzi di cure termali utilizzati negli stabilimenti da loro esercìti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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