LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 2.
Individuazione delle aree protette.
1. Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall’allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l’elenco delle aree protette di cui all’allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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