LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 6.(20)
Organismi di partecipazione.
1. E' istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, la Consulta regionale delle aree protette, composta dall'assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali.
2. La Consulta è convocata periodicamente ed almeno una volta all'anno dall'assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione e gestione delle aree protette della Lombardia e alla strategia per il loro sviluppo.
3. E' istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di confronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie, venatorie e degli enti locali, sulle politiche regionali in materia. La composizione ed il funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Tavolo è convocato periodicamente, ed almeno una volta all'anno, dall'assessore regionale.
NOTE:
20. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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