LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 15.(50)
Norme di salvaguardia.
1. La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell’area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino all’entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni.(51)
2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti:
a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall’ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l’ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere;
c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;
d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, nonché dell’impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;
e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;
f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
g) d’impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
h) di raccolta o asportazione della flora spontanea;
i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);
l) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
n) di attività venatoria;
o) di attività piscatoria;
p) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificamente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
NOTE:
50. Vedi sentenza della Corte costituzionale n. 225/1999. Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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