LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985 , N. 1

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie

(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1

Art. 1.
Finalità.
1. La Regione Lombardia, in conformità all’articolo 6, comma 5 dello Statuto regionale ed in armonia con le iniziative dello Stato, promuove:(1)
a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;
b) iniziative di promozione culturale tra gli emigrati rivolte particolarmente a sostenere e rafforzare l’identità originaria;
c) interventi a favore dei rimpatriati anche attraverso l’uso delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini lombardi all’uopo adeguate;
d) interventi tendenti a tutelare gli interessi economici e sociali e a valorizzare la professionalità dei lavoratori stagionali e frontalieri.
2. Agli effetti e per gli scopi della presente legge sono considerati emigrati i cittadini della regione, per nascita o per residenza anteriore alla partenza, che abbiano maturato un periodo di lavoro all’estero in qualità di lavoratore dipendente od autonomo, non inferiore a tre anni consecutivi oppure che abbiano maturato un periodo di studio all’estero, in qualità di studenti, non inferiore a tre anni consecutivi, certificati da regolare iscrizione e frequenza a istituti scolastici o anche università legalmente riconosciute nel paese.(2)
3. Ai fini di tale computo l’attività lavorativa viene considerata rapportata ad un anno se esercitata per un periodo di tempo superiore a sei mesi nello stesso anno.
4. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità od enti previdenziali stranieri od italiani.
5. Sono considerati emigrati i figli ed il coniuge superstite di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, purché cittadini italiani.
6. Quando abbiano maturati i requisiti indicati nei commi precedenti, sono ammessi ad usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge:
a) gli stagionali, cioè coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi;
b) i lavoratori che emigrano in un paese straniero alle dipendenze di un impresa nazionale, con esclusione di coloro che vi sono inviati in trasferta dall’impresa stessa.
7. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli emigrati che siano rientrati nella regione da oltre due anni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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