LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985 , N. 1

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie

(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1

Art. 2.
Quadro degli interventi.
1. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi e delle iniziative a favore dei soggetti di cui all’art. 1, quali che siano i settori dell’amministrazione regionale interessati, la giunta regionale predispone ed attua idonee iniziative in armonia con il piano regionale di sviluppo e nell’ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie nei bilanci regionali(3)
2. Tali iniziative riguardano in particolare:
a) la verifica periodica dell’entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici;(4)
b) le iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati all’estero e delle loro famiglie;
c) il sostegno dell’attività di Enti, Associazioni ed istituzioni degli emigrati e delle loro famiglie;
d) l’individuazione di iniziative atte a migliorare i sistemi di trasferimento in Italia delle rimesse degli emigrati e dei loro depositi bancari;
e) la previsione di norme perequative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza tra i rimpatriati ed i residenti;
f) l’attivazione, anche in collaborazione con altri organismi, Enti ed Istituti, degli interventi previsti dalla legislazione regionale, nei settori produttivi, con particolare riguardo alla cooperazione, a favore dei rimpatriati;
g) la realizzazione di interventi nel campo della promozione e dell’aggiornamento culturale, e della riqualificazione professionale dei rimpatriati, ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti;
h) l’inserimento scolastico dei figli dei rimpatriati;
i) il riparto dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica, riguardante la quota del ristorno del gettito fiscale derivante dalla remunerazione dei lavoratori frontalieri assegnata alla regione a norma della legge 26 luglio 1975, n. 386.
l) le possibilità di favorire il riscatto ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo pensionistico, dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati in questa materia con l’Italia.
m) l’organizzazione, nel territorio regionale, anche tramite gli enti locali od altri enti ed associazioni, di soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;
n) l’effettuazione, diretta o tramite idonei istituti e centri di ricerca, di studi strumentali alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge;
o) le iniziative rivolte alla diffusione di informazioni, anche a mezzo stampa, sull’attività e sulla legislazione regionale;
p) le proposte di modifica ed adattamento delle leggi ordinarie in conformità al punto b), dell’art. 1 della presente legge, nonché le eventuali proposte di provvedimenti legislativi da sottoporre al parlamento.
3. L’attribuzione dei fondi di cui al comma 2, lettera i) è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell’assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale. La deliberazione di attribuzione dei fondi viene comunicata alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. Le province provvedono ad assegnare i fondi in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente.(5)
4. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative che comportano lo svolgimento di attività all’estero da parte della Regione, la stessa promuoverà l’intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 4 - e al D.P.C.M. 11 marzo 1980.
5. La giunta trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sulle iniziative in corso di attuazione, sulla quale il consiglio regionale esprime il proprio parere entro sessanta giorni.
NOTE:
4. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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