LEGGE REGIONALE
4 gennaio 1985
, N. 1
Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie
(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1
Art. 3.
1. Al fine di esaminare il fenomeno migratorio e di valutare la congruità dei propri interventi, la Regione può organizzare e sostenere studi, conferenze e seminari di approfondimento. La Regione di norma si avvale di un comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sentita la competente commissione consiliare.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia