LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985 , N. 1

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie

(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1

Art. 3.
Esame del fenomeno migratorio.(6)
1. Al fine di esaminare il fenomeno migratorio e di valutare la congruità dei propri interventi, la Regione può organizzare e sostenere studi, conferenze e seminari di approfondimento. La Regione di norma si avvale di un comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sentita la competente commissione consiliare.
NOTE:
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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