LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985 , N. 1

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie

(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1

Art. 9.
Associazioni, Enti, Istituzioni.
1. La regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle Associazioni, Enti, ed Istituzioni che operano a favore degli emigrati.
2. La Regione può concedere contributi alle Associazioni, Enti ed Istituzioni aventi sede nella regione ed alle Associazioni, Enti ed Istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella regione, che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie. I criteri di assegnazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.(8)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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