LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985 , N. 1

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie

(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1

Art. 11.
Norma finanziaria.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1985 sono autorizzate spese per le finalità di cui:
1) ai precedenti art. 1, I comma, lett. a), b) e d) e 2, II comma, lett. a), b), d), f), g), h), m), o), e della lett. n) limitatamente agli interventi diretti della regione e al precedente art. 9, I comma;
2) ai precedenti artt. 1, I comma, lett. c) e 2, II comma, lett. c) e della lett. n) limitatamente agli interventi demandati dalla regione e al precedente art. 9, II comma.
2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvede a decorrere dall’esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.
3. In relazione a quanto disposto dai precedenti I e II comma nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 1, finalità 3, attività 1 sono istituiti:
a) il capitolo 1.3.1.3.1.1615 "Oneri per gli interventi diretti della regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie";
b) il capitolo 1.3.1.3.1.1701 "Contributi regionali a favore degli emigrati, delle loro famiglie, delle associazioni di categorie, degli istituti e dei centri di ricerca di studi strumentali".
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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