LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989 , N. 2

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)

(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2

Art. 5.
1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza. (2)
3. È comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.
NOTE:
1. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 1108/1988. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 8, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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