LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989 , N. 2

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)

(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2

Art. 10.
1. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.
NOTE:
1. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 1108/1988. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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