LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 7.
Organismo tecnico-scientifico.
1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell’ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell’allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del dirigente della competente struttura regionale e composto da:(1)
a) 1 funzionario del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia residenziale;
b) 1 funzionario del Settore Assistenza e Sicurezza sociale;
c) 1 funzionario del Coordinamento per il territorio;
d) 1 funzionario del Settore Trasporti e mobilità;
e) 1 funzionario Settore Sanità e Igiene;
f) 3 esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche.
2. L’organismo tecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sede presso il Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di coordinatore dell’organismo sono svolte dal funzionario di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
4. L’organismo tecnico-scientifico osserva e valuta i risultati derivanti dall’applicazione della presente Legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata dalla Legge stessa, ai fini dell’attività di orientamento e d’indirizzo della Regione nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’organismo si avvale della collaborazione del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, nonché, ove necessario, di altri servizi della Giunta Regionale interessati all’applicazione della presente Legge.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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