LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 9.
Atti di programmazione regionale e interventi legislativi.
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto – con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari – dell’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.
2. La Regione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l’adeguamento in conformità alle disposizioni della presente Legge degli spazi, degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.
3. La programmazione, i tempi e le procedure di concessione dei contributi e di attuazione degli interventi, nonché l’entità delle risorse finanziarie regionali, sono disposti con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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