LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 10.
Atti di programmazione comunale e provinciale.
1. Le Leggi di cui al terzo comma del precedente art. 9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispongano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi stesse, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell’art. 32, ventunesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 , finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l’indicazione degli interventi prioritari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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