LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 13.
Autorizzazioni e concessioni a edificare.
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi artt. 14 e 20, le prescrizioni dell’allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7. dell’allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
3. Ai fini dell’attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi