LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 14.
Alloggi di edilizia residenziale abitativa.
1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l’adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.
2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell’alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1. dell’allegato.
3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l’esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2 dell’allegato.
4. L’adattabilità dell’alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stessi alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.
5. L’adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente quarto comma e salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
6. Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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