LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 16.
1. Alla fine del settimo comma dell’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91, "Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è aggiunto: "... con particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gradi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche".
2. All’inizio del testo dell’ottavo comma dell’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma precedente".
3. Alla fine dell’ottavo comma dell’art. 3 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91è aggiunto: "gli alloggi di nuova edificazione, se assegnati a persone con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, devono essere idonei a garantire le prestazioni di cui al punto 6.1.2. dell’allegato della presente Legge; essi inoltre dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantire la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.”.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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