LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 21.
Variazione della destinazione d’uso degli immobili.
1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d’uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente - è subordinato all’accertamento del possesso da parte dell’immobile delle caratteristiche previste dall’allegato della presente Legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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