LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 22.
Consulenza regionale agli enti locali.
1. Al fine di agevolare l’attuazione della presente Legge, le strutture organizzative centrali e periferiche della Giunta Regionale forniscono agli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all’esercizio delle funzioni di loro competenza.
2. L’attività di consulenza è svolta dal Servizio Tecnico Lavori pubblici e dai servizi provinciali del genio civile mediante personale specificatamente qualificato e, per gli aspetti amministrativi, ove necessario, in collaborazione con i servizi di coordinamento del territorio di cui all’allegato, parte terza, lett. b), della L.R. 1° agosto 1979, n. 42.(7)
3. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti l’allegato, parte quarta, della L.R. 1 agosto 1979, n. 42(8)è modificato come segue:(7)
a) al n. 59, Servizio Tecnico Lavori Pubblici, dopo il quarto alinea, è aggiunto il seguente: "- assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità nonché per l’esercizio delle funzioni di loro competenza ai fini dell’attuazione della normativa inerente all’abolizione delle barriere architettoniche";
b) ai nn. 64 - 72, Servizi provinciali del genio civile, dopo il sesto alinea, è aggiunto il seguente: "- assistenza tecnica agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di loro competenza ai fini dell’attuazione della normativa inerente a all’abolizione delle barriere architettoniche";
NOTE:
7. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 36 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (allegato A). Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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