LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 28.
Abolizione delle barriere localizzative.
1. Entro il termine di cui al successivo art. 29 il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui ai nn. 3.3 e 4.4 dell’allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio stesso da parte dei viaggiatori con difficoltà dell’udito e della vista.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l’adozione sui mezzi di trasporto, nonché nelle stazioni della metropolitana e di superficie, dei sistemi tecnici di cui al comma precedente.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma, i piani pluriennali d’investimento di cui alla L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, destinano specifiche risorse finanziarie, rispettivamente, per gli interventi sui mezzi di trasporto e nelle stazioni della metropolitana e di superficie.
4. Decorsi sei mesi dalla data d’esecutività della deliberazione di cui al precedente secondo comma, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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