LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 31.
Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza.
1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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