LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 34 bis(12)
Interventi della regione.
1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d"intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).(13)
2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale della giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art. 7.
3. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, concede inoltre contributi per la realizzazione delle opere e delle relative spese tecniche alle amministrazioni comunali per gli edifici, gli spazi e servizi di loro proprietà.(14)
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono concessi contributi ai sensi degli artt. 28 sexies e 28 septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.(15)
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce tempi, criteri e modalità per l’accesso e l’erogazione dei contributi previsti dal comma 3, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare.(16)
NOTE:
12. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 76e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 8 aprile 1995, n. 17. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. a) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 27, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 27, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 27, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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