LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 35.
Norma finanziaria.(24)
1. Per le finalità previste dagli artt. 32, 34 e 34 bis sono autorizzate per il 1989 le seguenti spese:
a) L. 200.000.000 per iniziative di informazione, interventi di aggiornamento, indagini e raccolta dati di cui all’art. 32;
b) L. 700.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente ai comuni di cui all’art. 34;
c) L. 3.000.000.000 per la realizzazione di interventi pilota di cui all’art. 34 bis.
2. Agli oneri finanziati di L. 900.000.000 derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, lett. a) e b), si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2056 " Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici e agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali per attività socio-assistenziali - finanziamento con mezzi statali", iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1989.
3. All’onere finanziario di L. 3.000.000.000 previsto per l’anno 1989 dal precedente primo comma, lett. c) si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1989.
4. Per l’attuazione delle finalità di cui ai precedenti artt. 7 e 23 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l’esercizio finanziario 1989 e successivi.
5. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 11 e dal precedente primo comma, al bilancio per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
A. Stato di previsione delle entrate
1. al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.2801 "Recupero dei contributi concessi e revocati per la realizzazione, la ristrutturazione ed il recupero di costruzioni, di opere e di strutture per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
B. Stato di previsione delle spese
1. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 1, è istituito il capitolo 4.4.7.1.2865 "Spese dirette per iniziative di informazione, per l’aggiornamento del personale regionale e degli enti locali e per indagini e raccolta dati sulle barriere architettoniche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000;
2. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 1, è istituito il capitolo 4.4.7.1.2866 "Contributi ai comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 700.000.000;
3. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 2 è istituito il capitolo 4.4.7.2.2867 "Spese dirette per la realizzazione di interventi pilota su edifici e strutture pubbliche per l’eliminazione delle barriere architettoniche" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.
NOTE:
24. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 76. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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