LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , N. 73

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73

Art. 10.
Ricorsi.(9)
1. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
NOTE:
9. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 7 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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