LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 1.
Obiettivi.
1. In applicazione dell’art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 , e secondo quanto previsto dagli artt. 117 e 45 della Costituzione, la regione, in conformità agli obiettivi del programma regionale di sviluppo (PRS), attua interventi nel comparto artigiano per sostenere, promuovere ed incentivare:
a) la ricerca, l’assistenza tecnica, manageriale e di marketing, il trasferimento di informazioni e la fruizione di servizi reali;
b) l’innovazione tecnologica nonché il trasferimento di tecnologia;
c) la realizzazione di insediamenti mediante l’apprestamento di aree attrezzate ed il recupero di strutture industriali in disuso con particolare riferimento ai centri storici;
d) gli investimenti socio-economici, agevolando i relativi finanziamenti ed in particolare l’accesso al credito;
e) il risanamento e la tutela ambientale;
f) la commercializzazione e l’esportazione dei prodotti artigiani;
g) l’associazionismo;
h) la formazione imprenditoriale e l’aggiornamento professionale, l’apprendistato e l’occupazione giovanile;
i) le azioni straordinarie in caso di calamità naturali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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