LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 4.
Ricerca applicata, assistenza tecnica, manageriale, di marketing; trasferimento di informazioni e fruizione di servizi reali.
1. La regione attiva e realizza gli interventi concernenti la ricerca applicata, l’assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico scientifiche relative a normative nazionali e comunitarie, nonché la fruizione di servizi reali tramite il centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese "CESTEC" e/o in collaborazione con università, l’unione regionale delle Camere di Commercio lombarde, centri studi pubblici e privati, istituti di ricerca della Lombardia nonché con le associazioni sindacali dell’artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.
2. La diffusione dei risultati nel campo della ricerca applicata, della formazione manageriale, del marketing e della fruizione di servizi reali, può costituire oggetto di specifici programmi, da realizzarsi tramite il CESTEC, anche in collaborazione con l’I.Re.R. e le associazioni sindacali dell’artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.
3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere svolti pure da appositi consorzi, società consortili, associazioni temporanee, iscritte nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane come stabilito dall’art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73.
4. Per l’attuazione degli interventi, tramite i soggetti di cui ai commi precedenti, la regione concede contributi a fronte delle spese sostenute dai soggetti in questione derivanti anche da convenzioni stipulate dai soggetti medesimi con enti, istituti, centri studi, organizzazioni pubbliche o private di ricerca scientifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l’ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle fasi di commercializzazione delle imprese associate, ivi comprese campagne promozionali e di marketing.
5. I contributi di cui al precedente comma sono accordati in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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