LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 12.
Contributi in conto interessi e in annualità - Artigiancassa.
1. Le imprese artigiane nonché i consorzi, le società consortili, anche in forma cooperativa, le società d’intervento fra imprese artigiane, aventi sede e svolgenti attività nel territorio regionale, regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane o nella sua sezione separata e che beneficino di agevolazioni dalla cassa per il credito alle imprese artigiane, possono ottenere contributi in conto interessi o in annualità, a pari condizioni di quelle praticate dalla suddetta cassa, sulla eventuale quota di finanziamento necessaria all’investimento eccedente i limiti ammessi dalla cassa medesima.
2. Il limite massimo delle agevolazioni regionali è quello fissato dalla normativa nazionale vigente di cui al Decreto del ministro del tesoro 13 aprile 1984 e successive modifiche ed integrazioni.
3. A tale fine esclusivo, ai sensi della lett. b) dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, sono autorizzati appositi conferimenti al relativo fondo istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane.
4. I conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, considerati ai precedenti commi, sono effettuati con decreto del direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.(7)
5. I contributi regionali di cui ai precedenti commi sono concessi dall’Artigiancassa con osservanza delle medesime procedure e modalità previste per l’erogazione dei finanziamenti di propria pertinenza.
6. I rapporti intercorrenti, in attuazione del presente articolo, fra regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione, le cui caratteristiche saranno definite nell’ambito della deliberazione del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 35.
7. In tale convenzione dovranno, comunque, trovare corretta esternazione gli impegni della cassa:
a) a fornire semestralmente al presidente della Giunta Regionale, tramite il proprio ufficio regionale, adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le domande presentate, quelle ammesse al contributo in conto interessi o in conto canoni e quelle respinte con la specificazione delle motivazioni, oltre al quadro finanziario relativo allo stato del fondo;
b) a comunicare al presidente della Giunta Regionale o all’assessore competente, se delegato, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali.
8. La convenzione è approvata dalla Giunta Regionale e sottoscritta dal presidente della stessa o dall’Assessore competente, se delegato.
9. Il Consiglio Regionale nomina il rappresentante della regione in seno al Comitato tecnico regionale dell’Artigiancassa il quale assume, ai sensi della Legge 7 agosto 1971, n. 685 le funzioni di presidente; dura in carica non più di 5 anni, può essere riconfermato e comunque scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
10. Alla nomina di cui ai precedenti commi si applicano le norme sull’incompatibilità di cui all’art. 9 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2 con esclusione di quelle previste alla lett. a) del primo comma del succitato articolo.
11. Al presidente ed ai componenti del comitato tecnico regionale dell’Artigiancassa competono le indennità pari a quelle fissate dalla L.R. 31 gennaio 1987, n. 8.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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