LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 12 bis
(Ulteriori interventi per agevolazioni creditizie)(8)
1. La cassa per il credito alle imprese artigiane può essere autorizzata dalla giunta regionale ad utilizzare, quali anticipazioni dei contributi statali, i conferimenti regionali al fondo di cui al comma 1 dell'art. 37, della l. 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della l. 7 agosto 1971, n. 685 per i finanziamenti ammessi ai contributi statali, con gli stessi limiti e condizioni previsti per i medesimi; la giunta regionale indica con il provvedimento di autorizzazione gli eventuali criteri, modalità e limiti per il finanziamento a titolo di anticipazione. 2.
2. La cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a reintegrare i conferimenti al fondo di cui al comma 1, con le assegnazioni statali.
NOTE:
8. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 15 dicembre 1993, n. 40. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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