LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 16.
Facilitazioni dirette alle operazioni di "export".
1. I consorzi export, costituiti ai sensi delle Leggi 21 maggio 1981, n. 240 concernente "provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" e 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" ed aventi le caratteristiche indicate all’art. 3 della Legge Regionale del 16 dicembre 1989, n. 73 possono beneficiare di un contributo non superiore al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al comma successivo.
2. Tale contributo è finalizzato a sostenere ed abbattere i costi relativi all’export per: certificati d’origine, spese doganali, visti consolari, resa a porto, assicurazione inerente a garanzia incasso crediti all’estero, introduzioni di appositi marchi, anche temporanei.
3. I criteri e le modalità per l’assegnazione del contributo, da parte della Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 36, saranno stabiliti dal Consiglio Regionale con la deliberazione di cui al successivo art. 35.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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