LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 19.
Forme di intervento.
1. Gli interventi regionali in tema di associazionismo, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73, con esclusione delle associazioni temporanee, che perseguono anche a fine di lucro le finalità delle Leggi 21 maggio 1981, n. 240 "Provvidenze a favore dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" e 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane", si distinguono in:
a) contributi a spese di impianto;
b) contributi al fondo consortile o al capitale sociale.
2. Tra i soggetti di cui al precedente primo comma si intendono compresi, a tutti gli effetti, i consorzi e le società consortili sia di primo che di secondo grado che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito alle imprese socie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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