LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 23.
Istruzione ed apprendistato artigiano.
1. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, la regione attua l’istruzione artigiana di cui all’art. 117 della Costituzione, nell’ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia, così come disciplinata dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dagli artt. 44 e 45 della stessa Legge Regionale, tenuto altresì conto delle esigenze emerse dalle valutazioni dell’osservatorio economico regionale dell’artigianato di cui al successivo art. 34.
2. Le convenzioni di cui al terzo comma dell’art. 44 della L.R. 95/80, e successive modificazioni ed integrazioni, da limitarsi al settore artistico e tradizionale, sono approvate dalla Giunta Regionale sentita la commissione regionale per l’artigianato, previo parere favorevole della commissione provinciale o circondariale per l’artigianato competente per territorio.
3. I contributi annuali di cui al quarto comma dell’art. 44 della citata L.R. 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni, sono così stabiliti:
a) contributi forfettari;
b) contributi per ogni apprendista allievo alle dipendenze;
c) contributi per ogni apprendista allievo dipendente che abbia conseguito l’idoneità.
4. La misura di tali contributi è fissata nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 35 e la concessione avviene secondo le procedure indicate al successivo art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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