LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 26.
Occupazione giovanile in artigianato.
1. La regione, oltre agli specifici interventi previsti dalla Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 68 "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili", promuove l’occupazione giovanile nel settore artigiano favorendo la creazione di posti di lavoro supplementari di utilità collettiva e di natura stabile, in imprese artigiane singole od associate, nonché la realizzazione di attività imprenditoriali artigiane autonome da parte di giovani mediante appositi progetti corredati da relazione tecnica approvati dalla Giunta Regionale.
2. Tali progetti costituiscono strumenti base per la concessione da parte del fondo sociale europeo delle provvidenze all’uopo previste dalla comunità europea, o per il finanziamento diretto della regione in alternativa agli interventi comunitari.
3. Il Consiglio Regionale con la deliberazione di cui al successivo art. 35 stabilisce i criteri, le modalità e la quantificazione di quest’ultimo intervento.
4. Sono istituiti presso le commissioni provinciali e circondariali appositi comitati aventi funzioni di gestione delle operazioni e di controllo delle procedure previste dai progetti di cui al precedente primo comma.
5. La composizione dei comitati provinciali e circondariali è fissata dalla Giunta Regionale e le relative spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale.
6. Spetta al comitato sottoporre alla regione le proposte di assunzione e di assegnazione del relativo contributo; nonché la valutazione sull’andamento dell’esperienza e gli eventuali provvedimenti da adottare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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