LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 35.
Approvazione degli indirizzi, priorità e criteri.
1. Il Consiglio Regionale, contestualmente all’approvazione della Legge di bilancio regionale, delibera, su proposta della Giunta Regionale formulata, sentita la consulta regionale e previo parere della commissione regionale dell’artigianato e del comitato tecnico-scientifico dell’osservatorio economico regionale dell’artigianato, gli indirizzi programmatici, le priorità e i criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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